{"id":50834,"date":"2016-07-11T17:06:05","date_gmt":"2016-07-11T15:06:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50834"},"modified":"2016-07-11T17:06:05","modified_gmt":"2016-07-11T15:06:05","slug":"assegno-di-mantenimento-i-nonni-devono-concorrere","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50834","title":{"rendered":"ASSEGNO DI MANTENIMENTO: I NONNI DEVONO CONCORRERE?"},"content":{"rendered":"<p>Il codice civile prevede, all\u2019art. 147, che gravi sui genitori l\u2019obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. All\u2019articolo successivo, tuttavia, si dispone che, laddove i genitori non dispongano di mezzi idonei ad adempiere i loro doveri verso la prole, gli ascendenti legittimi e naturali saranno chiamati a fornire tali mezzi.<\/p>\n<p>Secondo la Corte di Cassazione \u201cl&#8217;obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicch\u00e9 qualora l&#8217;uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l&#8217;altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacit\u00e0 di lavoro, salva comunque la possibilit\u00e0 di agire contro l&#8217;inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, si concretizza dunque l&#8217;obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli (rectius nipoti) previsto dall&#8217;art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non gi\u00e0 perch\u00e9 uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l&#8217;altro genitore non abbia mezzi per provvedervi\u201d (Cass. Sent. n. 20509 del 30 settembre 2010).<\/p>\n<p>I casi in cui sorge l\u2019obbligo degli ascendenti sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Impossibilit\u00e0 oggettiva da parte dei genitori di provvedere al mantenimento, ossia allorquando i genitori non dispongano delle risorse economiche necessarie ad adempiere ai loro obblighi di mantenimento;<\/li>\n<li>Rifiuto da parte di entrambi i genitori di provvedere ai figli;<\/li>\n<li>Rifiuto da parte di uno dei genitori di corrispondere le somme necessarie al mantenimento dei figli, purch\u00e9 l\u2019altro genitore non disponga, da solo, dei mezzi necessari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In riferimento a quest\u2019ultima possibilit\u00e0 \u00e8 intervenuta una pronuncia di merito del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta avanzata da una madre nei confronti della nonna paterna per ottenere un sostegno nel mantenimento della figlia, stante il reiterato inadempimento da parte del padre. Il giudice di merito ha ritenuto di rigettare la richiesta motivando la decisione con la capacit\u00e0 della madre di provvedere alla figlia con le sue sole sostanze, non rilevando l\u2019esistenza di debiti assunti in data successiva all\u2019inadempimento dell\u2019ex coniuge. Il giudice ha affermato che \u201cl&#8217;obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinch\u00e9 possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli \u2013 che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori \u2013 va inteso non solo nel senso che l&#8217;obbligazione degli ascendenti \u00e8 subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l&#8217;altro genitore \u00e8 in grado di mantenerli\u201d (Tribunale di Trento, sez. Civile, decreto del 29 ottobre 2015).<\/p>\n<p>Legittimati a proporre istanza al Tribunale, affinch\u00e9 emetta un decreto immediatamente esecutivo che disponga il versamento di una quota dei redditi dell\u2019obbligato in favore del soggetto che sostiene le spese di mantenimento, sono tutti coloro che ve ne abbiano interesse. Saranno dunque legittimati, oltre al genitore che sostiene le spese, anche il figlio maggiorenne e gli istituti di assistenza familiare.<\/p>\n<p>Il decreto emesso dal Tribunale deve essere notificato sia agli obbligati che al terzo debitore e pu\u00f2 essere opposto nelle stesse forme con le quali si propone opposizione a decreto ingiuntivo. In caso di mancata opposizione il decreto passa in giudicato e diviene definitivo, cosicch\u00e9 in seguito la revoca e la modifica dello stesso potranno essere chieste solo per motivi sopravvenuti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il codice civile prevede, all\u2019art. 147, che gravi sui genitori l\u2019obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. 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