{"id":50842,"date":"2016-07-25T10:13:01","date_gmt":"2016-07-25T08:13:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50842"},"modified":"2016-07-25T10:13:01","modified_gmt":"2016-07-25T08:13:01","slug":"quando-si-integra-il-reato-di-diffamazione-sui-social-network","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50842","title":{"rendered":"QUANDO SI INTEGRA IL REATO DI DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL NETWORK?"},"content":{"rendered":"<p>La diffusione dei social network ha posto l\u2019ordinamento di fronte al problema di rinvenire i mezzi idonei per tutelare gli utenti. Gli strumenti attualmente a disposizione per difendersi da reati come la diffamazione sono stati pensati per i mezzi di comunicazioni ordinari e spesso sono insufficienti a fornire un\u2019adeguata tutela al di fuori dall\u2019ambito di applicazione loro proprio.<\/p>\n<p>La giurisprudenza si \u00e8 trovata a dover bilanciare interessi contrapposti, il diritto di manifestazione di pensiero da un lato e il diritto all\u2019integrit\u00e0 e all\u2019onore dall\u2019altro. Molto spesso gli utenti dei social network non hanno una piena e reale consapevolezza delle potenzialit\u00e0 dei mezzi di comunicazione che utilizzano, realizzando ipotesi di reato o trovandosi in situazioni al limite della legalit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 595 c.p., che disciplina la diffamazione, stabilisce che \u201cChiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, comunicando con pi\u00f9 persone, offende l&#8217;altrui reputazione, \u00e8 punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena \u00e8 della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l&#8217;offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa [<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/articoli\/4472.html\">57<\/a>&#8211;<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/articoli\/4475.html\">58bis<\/a>] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in\u00a0<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/5100.html\">atto pubblico<\/a>\u00a0[<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/articoli\/2946.html\">2699<\/a>], la pena \u00e8 della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l&#8217;offesa \u00e8 recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorit\u00e0 costituita in collegio [<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/articoli\/4777.html\">342<\/a>], le pene sono aumentate\u201d.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione si \u00e8 espressa diverse volte in merito alle condotte che integrano il reato di cui all\u2019art. 595 c.p. quando tenute in rete.<\/p>\n<p>L\u2019orientamento consolidato afferma che la diffusione di messaggi diffamatori per mezzo dei social network soddisfa le condizioni prescritte al comma 3, concretizzando cos\u00ec l\u2019ipotesi di reato aggravata. Da ultimo la V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8328 del 01.03.2016, ha affermato che \u201canche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l\u2019uso di una bacheca \u201cFacebook\u201d integra un\u2019ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell\u2019art. 595 co. 3 c.p., poich\u00e9 ha potenzialmente la capacit\u00e0 di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perch\u00e9, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perch\u00e9 l\u2019utilizzo di Facebook integra una delle modalit\u00e0 attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione\u201d.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 13604 del 24.03.2014, la Cassazione ha precisato che per realizzare un\u2019ipotesi di diffamazione non \u00e8 necessario riferire l\u2019offesa ad una persona identificandola compiutamente ma \u00e8 sufficiente anche un\u2019allusione, se il soggetto risulta comunque facilmente individuabile.<\/p>\n<p>Non basta, invece, aderire al pensiero diffamatorio altrui senza esprimersi in termini offensivi in via diretta. La Cassazione ha infatti ritenuto che la semplice adesione al pensiero altrui mediante \u201ccondivisione\u201d sia una legittima manifestazione di pensiero garantita dall\u2019art. 21 della Costituzione. \u201cLa Corte territoriale in sostanza attribuisce tipicit\u00e0 ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perch\u00e9 la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri in quanto a sua volta il T ha esternato un&#8217;opinione critica nei confronti del M. Il che \u00e8 per l&#8217;appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all&#8217;art. 595 c.p. contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l&#8217;altro, finisce per negare qualsiasi effettivit\u00e0 alla libert\u00e0 di manifestazione del pensiero garantita dall&#8217;art. 21 Cost\u201d (Cass. Pen., Sez. V, sent. del 29.01.2016, n. 3981).<\/p>\n<p>Oltretutto, una volta pubblicato il contenuto offensivo, non sar\u00e0 sufficiente rimuoverlo per evitare l\u2019addebito: la persona offesa avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di provare la presenza del contenuto diffamatorio anche per mezzo di testimoni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La diffusione dei social network ha posto l\u2019ordinamento di fronte al problema di rinvenire i mezzi idonei per tutelare gli utenti. 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