{"id":50856,"date":"2016-10-12T18:01:04","date_gmt":"2016-10-12T16:01:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50856"},"modified":"2016-10-12T18:03:17","modified_gmt":"2016-10-12T16:03:17","slug":"coniuge-superstite-ed-ex-coniuge-e-chi-spetta-la-pensione-di-reversibilita-e-in-quale-misura","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50856","title":{"rendered":"CONIUGE SUPERSTITE ED EX CONIUGE: E CHI SPETTA LA PENSIONE DI REVERSIBILIT\u00c0 E IN QUALE MISURA?"},"content":{"rendered":"<p>La pensione di reversibilit\u00e0 \u00e8 una prestazione economica riconosciuta ai familiari del pensionato deceduto quale diritto di natura previdenziale, mentre la pensione indiretta \u00e8 erogata in favore dei familiari del lavoratore deceduto.<\/p>\n<p>I titolari del diritto a percepire la pensione di reversibilit\u00e0 o la pensione indiretta sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Il coniuge superstite, anche se separato o divorziato nel caso in cui il Tribunale in sede di separazione o divorzio gli abbia riconosciuto il diritto a percepire un assegno di mantenimento o un assegno divorzile;<\/li>\n<li>I figli a carico (siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti, giudizialmente dichiarati o nati da precedente matrimonio), sempre fino alla maggiore et\u00e0, e fino all\u2019et\u00e0 di 26 anni nel caso in cui si tratti di studenti a carico del genitore superstite che non svolgano attivit\u00e0 lavorativa; il diritto non viene meno al compimento degli anni 26, invece, per i figli inabili a carico del genitore superstite ( E\u2019 inabile il soggetto che a causa di infermit\u00e0 o difetto fisico o mentale si trovi nell\u2019assoluta e permanente impossibilit\u00e0 di svolgere qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa);<\/li>\n<li>I nipoti nel caso in cui siano affidati, anche se non formalmente, agli ascendenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui non vi siano un coniuge, figli o nipoti che possano esercitare il diritto ai trattamenti pensionistici in commento possono farne richiesta:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019ascendente di et\u00e0 non inferiore a 65 anni che non percepisca alcuna forma di pensione e che alla morte del pensionato\/lavoratore risultino a carico del medesimo;Nell\u2019eventualit\u00e0 che non vi siano nemmeno ascendenti aventi diritto, e sempre che fossero a carico del pensionato o del lavoratore defunto, potranno richiedere la pensione di reversibilit\u00e0 o la pensione indiretta i fratelli e le sorelle celibi o nubili e inabili che non siano titolari di un trattamento pensionistico.<\/li>\n<li>Indipendentemente da quando sia presentata la domanda, la pensione \u00e8 erogata dal primo giorno del mese successivo a decesso, mentre l&#8217;ammontare si calcola sulla base dell&#8217;importo dovuto al lavoratore deceduto, oppure della pensione che veniva pagata al pensionato, con una percentuale variabile a seconda del soggetto percipiente:<\/li>\n<li>Il superstite viene considerato a carico del defunto qualora non sia autosufficiente, ossia quando il suo reddito non superi l\u2019importo minimo del trattamento pensionistico maggiorato del 30%, oppure nel caso di mantenimento abituale, che si desume dal comportamento tenuto in vita dal defunto nei confronti dell\u2019avente diritto. Inoltre, al fine di stabilire se il superstite sia da considerarsi a carico del defunto, \u00e8 tenuta in particolare considerazione la convivenza pre mortem di defunto e superstite.<\/li>\n<li>60%, solo coniuge;<\/li>\n<li>70%, solo un figlio;<\/li>\n<li>80%, coniuge e un figlio; oppure due figli senza coniuge;<\/li>\n<li>100% coniuge e due o pi\u00f9 figli; oppure tre o pi\u00f9 figli;<\/li>\n<li>15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con <strong>sentenza n. 17248 del 28 luglio 2006 <\/strong>la<strong> Cassazione<\/strong> ha affermato che &#8220;La ripartizione della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/13709-la-pensione-di-reversibilita.asp\">pensione di reversibilit\u00e0<\/a>\u00a0tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale \u00e8 collegato il beneficio previdenziale, e non pu\u00f2 tener conto di fatti sopravvenuti, atteso che l&#8217;art.9, comma 3, l. n.898\/1970, e successive modifiche, diversamente da quanto previsto dal comma 1, stesso articolo, non contempla la possibilit\u00e0 di revisione della effettuata ripartizione della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/13709-la-pensione-di-reversibilita.asp\">pensione di reversibilit\u00e0<\/a>\u00a0in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi.&#8221;.Il diritto a percepire la pensione di reversibilit\u00e0 viene meno nei seguenti casi:<\/p>\n<p>A partire dal 1995 sono previste delle riduzioni della pensione di reversibilit\u00e0 in presenza di altri redditi dell\u2019avente diritto nella misura del 25% della pensione laddove il reddito del superstite sia 3 volte superiore alla pensione minima, del 40% per un reddito 4 volte superiore alla pensione minima e del 50% se il reddito supera la pensione minima di 5 volte.<\/p>\n<p>La legge prevede il diritto alla percezione della pensione per l\u2019ex coniuge, pu\u00f2 dunque accadere che concorrano due distinti diritti a percepire la pensione di reversibilit\u00e0 laddove il defunto si fosse nuovamente sposato dopo la precedente separazione e semprech\u00e9 sia l\u2019ex coniuge che quello attuale abbiano i requisiti richiesti dalla legge per percepire la pensione di reversibilit\u00e0. Si pne dunque il problema della quantificazione del dovuto per il caso di concorrenza dei due diritti. Il legislatore ha adottato il criterio della durata del rapporto, mentre la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ritengono che debbano tenersi in considerazione anche altri criteri, oltre a quello della durata del vincolo matrimoniale, come la condizione economica dei due aventi diritto e l\u2019assegno divorzile riconosciuto in sede di divorzio all\u2019ex coniuge, ad esempio.<\/p>\n<ul>\n<li>per il coniuge, se si sposa nuovamente. In questo caso riceve una &#8220;una tantum&#8221; di due anni della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilit\u00e0. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere ricalcolata a questi ultimi, con le nuove aliquote relative al nuovo nucleo familiare<\/li>\n<li>per i figli minori, al compimento del 18\u00b0 anno di et\u00e0; per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21\u00b0 anno di et\u00e0. L&#8217;avvio dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa da parte dei figli, il superamento del 21\u00b0 anno di et\u00e0 e l&#8217;interruzione degli studi non comportano l&#8217;estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;<\/li>\n<li>per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26\u00b0 anno di et\u00e0; anche in questo caso, un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa da parte dei figli universitari e l&#8217;interruzione degli studi non comportano l&#8217;estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;<\/li>\n<li>per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilit\u00e0;<\/li>\n<li>per i genitori qualora conseguano altra pensione;<\/li>\n<li>per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilit\u00e0;<\/li>\n<li>per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e\/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pensione di reversibilit\u00e0 \u00e8 una prestazione economica riconosciuta ai familiari del pensionato deceduto quale diritto di natura previdenziale, mentre la pensione indiretta \u00e8 erogata in favore dei familiari del lavoratore deceduto. 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