{"id":50865,"date":"2017-08-23T15:23:26","date_gmt":"2017-08-23T13:23:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50865"},"modified":"2017-08-23T15:23:26","modified_gmt":"2017-08-23T13:23:26","slug":"assegni-al-nucleo-familiare-cosa-accade-in-caso-di-separazione-divorzio-affido-dei-figli-minori","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50865","title":{"rendered":"ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE:  COSA ACCADE IN CASO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, AFFIDO DEI FIGLI MINORI"},"content":{"rendered":"<p>Gli assegni per il nucleo familiare sono una misura di sostegno al reddito previsti per nuclei familiari numerosi che non raggiungano una determinata soglia di reddito che di anno in anno viene prevista dalla legge.\u00a0 L\u2019importo dell\u2019assegno \u00e8 pubblicato annualmente dall\u2019INPS in tabelle valide dal 1\u00b0 luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell\u2019anno seguente (circolare INPS 27 maggio 2016 n. 92).<\/p>\n<p>Al fine di poter accedere a questo genere di erogazione \u00e8 necessario che sussistano tre condizioni riguardanti, rispettivamente, la composizione del nucleo familiare, il reddito complessivo e l\u2019appartenenza a una determinata fascia di reddito.<\/p>\n<p>I beneficiari dell\u2019assegno al nucleo familiare possono essere individuati nelle seguenti categorie:<\/p>\n<ol>\n<li>lavoratori alle dipendenze di aziende italiane, sia che abbiano un\u2019occupazione a tempo pieno che a tempo parziale, indipendentemente dalla nazione d\u2019origine degli stessi (tuttavia nel caso di lavoratori extracomunitari il diritto sorge solo in riferimento ai membri della famiglia residenti in Italia);<\/li>\n<li>soci di cooperative che lavorino alle dipendenze della stessa;<\/li>\n<li>detenuti dipendenti dell&#8217;amministrazione penitenziaria o titolari di prestazioni previdenziali;<\/li>\n<li>lavoratori impiegati quali dipendenti nel settore agricolo;<\/li>\n<li>lavoratori domestici;<\/li>\n<li>i lavoratori iscritti alla gestione separata;<\/li>\n<li>i titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);<\/li>\n<li>i titolari di prestazioni previdenziali;<\/li>\n<li>i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per essere considerati dipendenti \u00e8 necessario che almeno il 70 % del reddito complessivo sia costituito da reddito da lavoro dipendente o assimilati, diversamente l&#8217;assegno non spetta<\/p>\n<p>Fanno parte del nucleo familiare al fine della percezione dell\u2019assegno:<\/p>\n<ol>\n<li>il richiedente, che pu\u00f2 essere un lavoratore o il titolare di una pensione facente parte di una delle categorie sopracitate;<\/li>\n<li>il coniuge del richiedente che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia);<\/li>\n<li>i figli minori e i figli maggiorenni inabili, studenti o apprendisti di et\u00e0 compresa tra i 18 ed i 21 anni, purch\u00e9 del nucleo facciano parte almeno 4 figli tutti di et\u00e0 inferiore agli anni 26;<\/li>\n<li>i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell&#8217;ascendente), non coniugati, minori o maggiorenni inabili (purch\u00e8 siano orfani di entrambi i genitori e non beneficino della pensione ai superstiti) e non siano coniugati, previa autorizzazione;<\/li>\n<li>i nipoti minori in linea retta a carico dell&#8217;ascendente (nonno, bisnonno).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non \u00e8 dunque necessario che i componenti del nucleo risultino anagraficamente residenti con il richiedente ai fini della percezione del sussidio.<\/p>\n<p>Il secondo aspetto da prendere in considerazione ai fini del diritto a percepire l\u2019assegno al nucleo familiare \u00e8 il reddito del nucleo stesso, che \u00e8 costituito dalla somma dei redditi del lavoratore e dei membri della famiglia, conseguito nell\u2019anno solare che precede la data del 1\u00b0 luglio dell\u2019anno in cui viene avanzata la richiesta.<\/p>\n<p>Nel calcolo del reddito deve tenersi conto anche dei redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte, mentre devono escludersi le percezioni derivanti dal TFR e dalle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto; dalle rendite vitalizie erogate dall&#8217;Inail; dalle indennit\u00e0 di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilit\u00e0; dagli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; dagli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del\/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.<\/p>\n<p>Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da reddito da lavoro dipendente ed assimilato.<\/p>\n<p>L\u2019ammontare dell\u2019assegno dipende dalla fascia di reddito di appartenenza dell\u2019istante rapportato al numero di membri del nucleo familiare, secondo le previsioni annuali dell\u2019INPS che predispone delle tabelle di riferimento.<\/p>\n<p>La domanda volta ad ottenere l\u2019erogazione va presentata direttamente al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore dipendente, mentre nel caso in cui si tratti di addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali la richiesta dovr\u00e0 essere inoltrata direttamente all\u2019INPS. Nel primo caso sar\u00e0 il datore di lavoro a versare la somma direttamente al richiedente rivalendosi poi sull\u2019INPS, nel secondo caso sar\u00e0 l\u2019ente erogatore a provvedere alla corresponsione dell\u2019assegno mediante bonifico bancario o accredito su conto corrente.<\/p>\n<p>Grava sul richiedente l\u2019obbligo di comunicare nel termine di 30 giorni ogni variazione reddituale o di composizione del nucleo che incida sul diritto a percepire l\u2019assegno al nucleo familiare.<\/p>\n<p>Nell\u2019eventualit\u00e0 di separazione o divorzio tra i coniugi il diritto alla percezione degli assegni al nucleo sorge in capo a ciascuno dei genitori affidatari, nel caso di affido condiviso, tuttavia soltanto uno di essi avr\u00e0 diritto a percepirlo: la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione \u00e8 rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l\u2019autorizzazione alla percezione dell\u2019assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.<\/p>\n<p>Il diritto a percepire l&#8217;assegno familiare rimane in capo al genitore collocatario dei figli anche qualora non possieda i requisiti richiesti per richiedere l\u2019erogazione, il diritto in questo caso \u00e8 esercitato in virt\u00f9 della posizione tutelata dell&#8217; ex coniuge.<\/p>\n<p>Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto)\u00a0nato fuori del matrimonio da genitori comunque non coniugati\u00a0pu\u00f2 chiedere il pagamento degli assegni familiari sulla posizione dell\u2019altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terr\u00e0 conto dei redditi del genitore convivente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli assegni per il nucleo familiare sono una misura di sostegno al reddito previsti per nuclei familiari numerosi che non raggiungano una determinata soglia di reddito che di anno in anno viene prevista dalla legge.\u00a0 L\u2019importo dell\u2019assegno \u00e8 pubblicato annualmente dall\u2019INPS in tabelle valide dal&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[82,84,83],"class_list":["post-50865","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-civile","tag-assegni-al-nucleo","tag-assegni-familiari","tag-sostegno-al-reddito"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=50865"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50866,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50865\/revisions\/50866"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=50865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=50865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=50865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}