{"id":50867,"date":"2017-08-25T14:37:53","date_gmt":"2017-08-25T12:37:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50867"},"modified":"2017-08-25T14:37:53","modified_gmt":"2017-08-25T12:37:53","slug":"il-dovere-di-assistenza-morale-e-materiale-e-lobbligo-di-mantenimento-del-coniuge-separato-anche-alla-luce-della-recentissima-sentenza-della-suprema-corte-n-11504-del-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50867","title":{"rendered":"IL DOVERE DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E L&#8217;OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE N. 11504 DEL 2017."},"content":{"rendered":"<p>L\u2019art. 143 del codice civile prevede e disciplina il dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno dei coniugi e l\u2019obbligo di contribuire alle necessit\u00e0 della famiglia. Da tali doveri dei coniugi discende l\u2019obbligo di mantenimento anche in seguito alla separazione personale dei coniugi disciplinato dall\u2019art. 156 c.c.<\/p>\n<p>Con la richiesta di separazione avanzata dai coniugi, consensualmente o giudiziale, il matrimonio non pu\u00f2 ancora dirsi sciolto n\u00e9 gli effetti civili dello stesso cessati. La separazione dei coniugi produce soltanto l\u2019effetto di liberare i coniugi di alcuni degli obblighi sorti con il matrimonio, quali gli obblighi di fedelt\u00e0 e convivenza. Restano fermi, invece, altri obblighi in scaturenti dall\u2019unione matrimoniale. Uno tra tutti \u00e8 il dovere di assistenza materiale dal quale discende la determinazione dell\u2019assegno di mantenimento per il coniuge che non disponga di mezzi propri adeguati a provvedere alla propria sussistenza.<\/p>\n<p>Il primo requisito per l\u2019insorgere dell\u2019obbligo di mantenimento sta dunque nella necessit\u00e0 del coniuge economicamente pi\u00f9 debole. A tal fine si deve valutare la condizione reddituale dei coniugi al fine di appurare se entrambi dispongano di \u201cadeguati redditi propri\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019adeguatezza del reddito va parametrata sul tenore di vita adottato nel corso del matrimonio. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, \u201cse prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l&#8217;efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione\u201d, in ragione del fatto che la separazione, a differenza del divorzio, \u201ctende a conservare il pi\u00f9 possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza\u201d (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004).<\/p>\n<p>Diversa \u00e8, appunto, la disciplina dell\u2019assegno di mantenimento in caso di divorzio perch\u00e9 sono diversi i presupposti che ne stanno alla base. Mentre il mantenimento riconosciuto in sede di separazione trova fondamento nell\u2019assistenza morale e materiale a carico di ciascun coniuge e nel principio di uguaglianza morale e materiale dei coniugi espresso dall\u2019art.29 della Costituzione, il mantenimento da riconoscersi in sede divorzile si fonda sulla solidariet\u00e0 post coniugale.<\/p>\n<p>A seguito dello scioglimento del vincolo del matrimonio, infatti, vengono meno anche gli obblighi di assistenza morale e materiale. Conseguentemente, per il riconoscimento dell\u2019assegno divorzile non si dovr\u00e0 tener conto del tenore di vita in costanza di matrimonio ma si prender\u00e0 a parametro di riferimento soltanto l\u2019indipendenza economica dell\u2019ex coniuge e la sua capacit\u00e0 di procurarsi redditi sufficienti per raggiungerla (cos\u00ec si \u00e8 espressa da ultimo la Cassazione con sent. n. 11504 del 10.05.2017).<\/p>\n<p>Normalmente il mantenimento consiste nella corresponsione periodica, generalmente mensile, di una somma di denaro. Esula, invece, dalla quantificazione del mantenimento dovuto all\u2019ex coniuge l\u2019assegnazione della casa coniugale. L\u2019art. 155quater del codice civile stabilisce infatti che l&#8217;assegnazione della casa coniugale mira esclusivamente alla tutela della prole e \u201cnon pu\u00f2 essere disposta come se fosse una componente dell&#8217;assegno previsto dall&#8217;articolo 156 c.c.\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019assegnazione della casa familiare \u00e8 un elemento che incide pesantemente sulla situazione economico-patrimoniale del coniuge cedente, cosicch\u00e8 il giudice dovr\u00e0 tenerne conto come fattore di reddito che compone il patrimonio della coppia. Il godimento della casa coniugale \u00e8 economicamente valutabile in quanto effettivo risparmio sull\u2019eventuale canone di locazione che il coniuge dovrebbe corrispondere se non avesse la disponibilit\u00e0 della casa coniugale. Conseguentemente \u00a0tale importo si sommer\u00e0 alla capacit\u00e0 di reddito del coniuge a cui \u00e8 stata assegnata l\u2019abitazione.<\/p>\n<p>La determinazione dell\u2019assegno di mantenimento varia in ragione del tipo di separazione cui si procede.<\/p>\n<p>Nel caso di separazione consensuale i coniugi dispongono di ampia libert\u00e0 nella determinazione delle condizioni della separazione stessa, ivi compreso l\u2019assegno di mantenimento, con il patrocinio di un legale (anche comune tra i due coniugi). In questo caso il Tribunale si limiter\u00e0 a verificare la congruit\u00e0 ed equit\u00e0 dell\u2019accordo, soprattutto al fine di tutelare i figli, ed omologher\u00e0 l\u2019accordo raggiunto dai coniugi.<\/p>\n<p>Diversamente, nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo o vi sia la richiesta di addebito della separazione ad uno a all\u2019altro coniuge, si dovr\u00e0 procedere con la separazione giudiziale. Il giudice sar\u00e0 allora chiamato a stabilire quale dei coniugi abbia violato gli obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniale (se vi \u00e8 richiesta di addebito) e a determinare le condizioni della separazione. Tra queste vi \u00e8 l\u2019assegno di mantenimento. Il Giudice dovr\u00e0 individuare il coniuge economicamente pi\u00f9 debole e stabilire se lo squilibrio rispetto alla situazione patrimoniale dell\u2019altro coniuge sia tale da impedire il mantenimento del medesimo stile di vita tenuto in costanza di matrimonio. Sulla base di tale valutazione dovr\u00e0 allora stabilire se sia necessaria la corresponsione di un assegno di mantenimento e la misura dello stesso.<\/p>\n<p>Se in un momento successivo si dovessero verificare dei mutamenti delle condizioni economiche di uno dei due coniugi sar\u00e0 possibile chiedere al Giudice una revisione dell\u2019ammontare del mantenimento. Anche in questo caso sar\u00e0 possibile ricorrere al Tribunale congiuntamente qualora vi sai un accordo tra le parti, diversamente il coniuge che ricorrer\u00e0 per ottenere la modifica avr\u00e0 l\u2019onere di provare la mutazione delle condizioni economiche proprie o del coniuge. Altra cosa, invece, \u00e8 la rivalutazione periodica di quanto dovuto in base agli indici Istat che opera automaticamente\u00a0 con onere da parte del coniuge percipiente di chiedere il conguaglio all\u2019altro coniuge.<\/p>\n<p>Nel caso in cui il coniuge che percepisce il mantenimento dovesse intraprendere una nuova convivenza stabile, il diritto alla percezione del mantenimento verrebbe meno. Non \u00e8 sufficiente una convivenza occasionale o l\u2019ospitalit\u00e0 prestata a taluno ma \u00e8 necessario che si instauri una comunione morale e materiale analoga a quella del matrimonio.<\/p>\n<p>Naturalmente il coniuge obbligato al pagamento non potr\u00e0 smettere di corrispondere il mantenimento senza aver ottenuto una revisione delle condizioni di separazione o divorzio da parte del tribunale, provando l\u2019instaurazione della nuova convivenza se non sia stato raggiunto un accordo tra i coniugi separati. Il mantenimento \u00e8 un vero e proprio diritto di credito in capo al beneficiario, di conseguenza laddove il debitore non dovesse provvedere al pagamento il beneficiario potr\u00e0 agire esecutivamente per il recupero del credito apponendo la formula esecutiva sull\u2019omologa\/sentenza che stabilisce il relativo diritto e procedendo con la notifica dell\u2019atto di precetto con il quale viene intimato il pagamento nel termine breve di giorni 10 dalla ricezione dell\u2019atto, pena il proseguo dell\u2019azione esecutiva di pignoramento di stipendio, conto corrente, automobile, o addirittura con il pignoramento di beni immobili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 143 del codice civile prevede e disciplina il dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno dei coniugi e l\u2019obbligo di contribuire alle necessit\u00e0 della famiglia. 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