{"id":50869,"date":"2017-08-25T14:42:09","date_gmt":"2017-08-25T12:42:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50869"},"modified":"2017-08-25T14:42:09","modified_gmt":"2017-08-25T12:42:09","slug":"il-patrocinio-a-spese-dello-stato-dpr-1152002-e-successive-modifiche","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/?p=50869","title":{"rendered":"IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: DPR 115\/2002 e successive modifiche."},"content":{"rendered":"<p>L\u2019ordinamento italiano prevede che, al fine di agire o difendersi in giudizio, coloro che non dispongano delle risorse economiche necessarie alla nomina di un avvocato e alle spese del procedimento possano usufruire dell\u2019istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n<p>Con decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere Generale dello Stato ne hanno fissato l\u2019adeguamento, previsto dall\u2019art. 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115\/2002).<\/p>\n<p>I soggetti che possono beneficiare del gratuito patrocinio sono tutti i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio e gli enti o associazioni senza scopo di lucro che non esercitino attivit\u00e0 economica.<\/p>\n<p>L\u2019istituto \u00e8 previsto per ogni attivit\u00e0 giudiziale, sia essa civile, penale, amministrativa, tributaria, di volontaria giurisdizione etc, restando invece esclusa l\u2019attivit\u00e0 stragiudiziale, sempre che tale attivit\u00e0 stragiudiziale non sia compiuta dal legale in via direttamente riferibile al giudizio in corso.<\/p>\n<p>Condizione imprescindibile per l\u2019ammissione al patrocinio a spese dello Stato \u00e8 quella di avere un reddito inferiore ad euro 11.528,41 annui: tale importo \u00e8 quello attualmente in vigore ed \u00e8 stato aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, fissando l\u2019adeguamento, previsto dall\u2019art. 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115\/2002).<\/p>\n<p>Il reddito che viene in considerazione, in questo caso, \u00e8 il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi dell\u2019anno antecedente quello della domanda di ammissione. Si deve inoltre tener conto che, salvi i casi di cause che abbiano ad oggetto diritti della personalit\u00e0 o qualora vi sai un conflitto familiare, il reddito da computare \u00e8 quello dell\u2019intero nucleo familiare, non solo quello dell\u2019istante.<\/p>\n<p>Su questo punto la Cassazione, con sentenza n. 45511 del 28.10.2016 ha precisato che \u201cnel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si \u00e8 ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica &#8220;effettiva&#8221; del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)\u201d.<\/p>\n<p>Per ottenere la possibilit\u00e0 di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l\u2019interessato deve presentare apposita domanda presso il Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati presso il Tribunale competente per la controversia che \u00e8 tenuto a deliberare in merito all\u2019istanza d\u2019ammissione al patrocinio a spese dello stato in via provvisoria posto che la delibera viene poi inviata all\u2019Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche in sede di dichiarazione dei redditi: nell\u2019istanza medesima viene ricordato all\u2019interessato che le eventuali dichiarazione mendaci verranno punti in sede penale, di talch\u00e8 \u00e8 bene che il soggetto interessato valuti attentamente se vi siano o meno i presupporti per l\u2019ammissione al patrocinio a spese dello stato per evitare conseguenza sul piano penale di istanza non veritiere. Solo nel caso di procedimento penale l\u2019istanza dovr\u00e0 essere presentata all\u2019ufficio del magistrato avanti il quale pende il procedimento, anzich\u00e9 al Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati.<\/p>\n<p>L\u2019istanza deve contenere, a pena di inammissibilit\u00e0, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli estremi del procedimento per il quale si propone istanza (laddove sia gi\u00e0 pendente o si tratti di nuovo procedimento), le generalit\u00e0 del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi complessivi dell\u2019anno precedente a quello di presentazione dell\u2019istanza e la sottoscrizione da parte dell\u2019interessato che deve essere autenticata dal suo difensore che deve essere iscritto nelle liste di difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n<p>Nel termine di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell\u2019Ordine delibera in merito all\u2019istanza valutando la sussistenza dei requisiti legislativamente richiesti e comunicando al richiedente l\u2019esito positivo o negativo. Nel caso di rifiuto di ammissione al beneficio, l\u2019istante avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di richiedere l\u2019ammissione direttamente al giudice assegnatario del procedimento.<\/p>\n<p>L\u2019ammissione deliberata dal Consiglio dell\u2019Ordine degli avvocati \u00e8, per cos\u00ec dire, provvisoria. Dopo aver deliberato la stessa, infatti, il Consiglio \u00e8 tenuto a trasmettere copia della delibera d\u2019ammissione e di tutta la documentazione a sue mani, oltre che all\u2019interessato e al giudice competente, anche all\u2019Agenzia delle Entrate, affinch\u00e9 provveda alla verifica della veridicit\u00e0 delle dichiarazioni rese in merito al reddito. Laddove si riscontrassero delle incongruenze o delle irregolarit\u00e0, l\u2019Agenzia potrebbe chiedere la revoca del beneficio.<\/p>\n<p>Il patrocinio a spese dello stato pu\u00f2 ricomprendere anche le spese di nomina del consulente tecnico di parte in particolari casi previsti dalla legge.<\/p>\n<p>Tanto al difensore quanto al consulente tecnico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato \u00e8 fatto divieto di richiedere o percepire compensi dal diretto interessato, dovendo chiederne la liquidazione disposta mediante decreto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019ordinamento italiano prevede che, al fine di agire o difendersi in giudizio, coloro che non dispongano delle risorse economiche necessarie alla nomina di un avvocato e alle spese del procedimento possano usufruire dell\u2019istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Con decreto del Ministero della&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,51],"tags":[93,91,92],"class_list":["post-50869","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-civile","category-penale","tag-dpr-1152002","tag-patrocinio-a-spese-dello-stato","tag-pss"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=50869"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50869\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50870,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/50869\/revisions\/50870"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=50869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=50869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/avv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=50869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}