{"id":3523,"date":"2015-07-16T14:51:57","date_gmt":"2015-07-16T14:51:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/?page_id=3523"},"modified":"2018-01-05T16:21:37","modified_gmt":"2018-01-05T14:21:37","slug":"i-nostri-servizi","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/?page_id=3523","title":{"rendered":"I Nostri Servizi"},"content":{"rendered":"<section  class=\"dark\"><div class=\"section-container\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><div class=\"to-spacer \" style=\"height:70px\"><\/div>\n<h2 class=\"txt-justify\" >I Nostri Servizi<\/h2><span class=\"subtitle txt-justify h2\" >Lo studio svolge diverse attivit\u00e0, offrendo servizi in materia di: progettazione architettonica e strutturale; direzione lavori architettonica e strutturale; coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione lavori; pratiche prevenzione incendi; pratiche catastali; perizie tribunale; certificazioni energetiche; impianti; computi metrici - capitolati e contratti d'appalto; consulenze.<\/span>\n<div class=\"to-spacer \" style=\"height:30px\"><\/div>\n<div class=\"service-content\">\n<div class=\"service-content\">\n<div class=\"service-content\">\n<div class=\"service-content\">\n<h3 class=\"service-title\">Progettazione e direzione lavori<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nostro studio si occupa della progettazione che \u00e8 di tipo integrato ossia unisce conoscenze tecniche, estetiche acustiche di architettura e di risparmio energetico. Il progetto architettonico \u00e8 un\u2019unione di soluzioni tecniche che ben si sposano con quelle artistiche e funzionali cercando di soddisfare le idee e le esigenze del cliente. Lo studio per la rappresentazione del progetto si avvale di software informatici aggiornati che possano rappresentare l\u2019effetto finale per il cliente il quale potr\u00e0 capire il tipo di materiale, i colori le superfici e la visione generale dell\u2019ambiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il progetto \u00e8 un aspetto fondamentale di quello che si vuole effettivamente costruire ma la fase relativa alla corretta realizzazione dello stesso rappresenta la fase pi\u00f9 delicata e importante. Pertanto la direzione lavori \u00e8 quella fase nella quale viene verificato il progetto, controllato quello che le ditte stanno costruendo con un\u2019attenta attivit\u00e0 di controllo al fine di una corretta corrispondenza tra quello che \u00e8 stato progettato e quello viene costruito.<\/p>\n<div class=\"service-content\">\n<h3 class=\"service-title\">Pratiche catastali<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nostro studio si occupa di tutte le pratiche catastali, visure catastali redazione dei file docfa con aggiornamento delle planimetrie. Dal primo luglio 2010 \u00e8 entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarit\u00e0 catastale dei fabbricati prima del rogito. La mancanza di queste dichiarazioni invalida l\u2019atto di compravendita relativo all\u2019immobile. Non \u00e8 pi\u00f9 possibile vendere un fabbricato se non \u00e8 regolarmente dichiarato in catasto, ma neppure se la propriet\u00e0 non corrisponde alla realt\u00e0 e se la planimetria depositata in catasto non raffigura lo stato reale dell\u2019immobile o se gli altri dati caratteristici dell\u2019edificio\u00a0 (consistenza, categoria, classe a rendita catastale) non sono aggiornati.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3 class=\"service-title\" style=\"text-align: justify;\">Prevenzione incendi<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il DPR 1\u00b0 agosto 2011, n. 151 \u2013 Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ha introdotto un nuovo elenco di attivit\u00e0 soggette ai controlli di prevenzioni incendi, che sostituisce quello riportato nel DM 16 febbraio 1982, abrogato dal nuovo decreto. Le ottanta attivit\u00e0 riportate nell\u2019allegato I al DPR 151\/2011 sono suddivise in tre categorie A, B e C, in funzione del crescente livello di complessit\u00e0 e quindi del rischio, dell\u2019esistenza o meno di una specifica regola tecnica, nonch\u00e9 delle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0 stessa. Il nuovo regolamento di prevenzione incendi \u00e8 stato concepito in funzione di un maggiore snellimento delle procedure amministrative sia per l\u2019avvio delle nuove attivit\u00e0 che per il rinnovo delle conformit\u00e0 antincendio, introducendo per tutte le attivit\u00e0 soggette la Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0 ai fini antincendio (SCIA antincendio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso tempo per\u00f2 il DPR 151\/2011 ha determinato una maggiore responsabilit\u00e0 in capo ai professionisti abilitati che operano nell\u2019ambito delle proprie competenze, in quanto hanno il compito di asseverare la conformit\u00e0 delle attivit\u00e0 alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Le certificazioni delle strutture e degli impianti possono essere invece rilasciate dai professionisti antincendio (ex L. 818\/84) iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell\u2019Interno, di cui all\u2019art. 16 del d. Lgs. 139\/2006.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"service-content\" style=\"text-align: justify;\">\n<h3 class=\"service-title\">Certificazioni ed efficienza energetica<\/h3>\n<p>Il decreto legislativo 192\/2005 \u00e8 stato modificato con provvedimenti successivi, da ultimo il DL 63\/2013 convertito nella Legge 90\/2013, che ha recepito con molto ritardo la Direttiva 2010\/31\/UE sulla prestazione energetica degli edifici.<\/p>\n<p>Una delle novit\u00e0 pi\u00f9 importanti \u00e8 la sostituzione dell\u2019attestato di certificazione energetica (ACE) con l\u2019attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).<\/p>\n<p>Lo scopo della certificazione energetica (APE) \u00e8 quello di migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari un\u2019informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>Il DL 63\/2013 ha stabilito che l\u2019attestato di prestazione energetica degli edifici deve essere prodotto per gli edifici o le unita\u2019 immobiliari costruiti, venduti o locati nel caso di un nuovo affittuario.<\/p>\n<p>L\u2019Ape deve essere altres\u00ec rilasciato per gli edifici utilizzati da amministrazioni pubbliche o aperti al pubblico con superfici maggiori di 500mq.<br \/>\nIl DL 63\/2013 ha comunque rimandato a successivi decreti ministeriali la definizione delle modalit\u00e0 di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l\u2019utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (art.5 del DL 63\/2013 convertito nella L. 90\/2013).Con il DL 63\/2013 \u00e8 stata recepita la direttiva Europea 2010\/31\/UE\u00a0 in materia di sulla prestazione energetica nell\u2019edilizia. In particolare sono stati modificati molti articoli del D.Lgs. 192\/2005 tra cui l\u2019articolo 6.<\/p>\n<p>L\u2019Attestato di Prestazione Energetica (APE) prende il posto dell\u2019Attestato di Certificazione Energetica (ACE).<\/p>\n<p>Tra le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti vi \u00e8 che l\u2019attestato \u00e8 rilasciato nella forma di \u201cDichiarazione di atto notorio\u201d caricando cos\u00ec il Certificatore di responsabilit\u00e0 penali in caso di dichiarazioni non veritiere.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sar\u00e0 definita con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realt\u00e0 di un\u2019attivit\u00e0 di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore. Conseguentemente, l\u2019articolo 13 dello stesso decreto legge 63\/2013 prevede che, solo dall\u2019entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all\u2019articolo 4, sia abrogato il DPR 59\/2009 (che attualmente rimanda alle norme UNI\/TS 11300).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"service-content\" style=\"text-align: justify;\">\n<h3 class=\"service-title\">Cementi armati o progetto strutturale<\/h3>\n<p>Le opere di conglomerato cementizio\u00a0armato, normale e precompresso e a struttura metallica devono assicurare la perfetta stabilit\u00e0 e la\u00a0sicurezza delle strutture e devono evitare qualsiasi pericolo per la\u00a0pubblica incolumit\u00e0 (articolo 64 del\u00a0Decreto del Presidente della Repubblica 06\/06\/2001, n. 380).<\/p>\n<p>La costruzione e l\u2019esecuzione delle opere\u00a0devono avvenire\u00a0sotto la direzione\u00a0e in base ad un progetto esecutivo redatto da\u00a0professionista abilitato, iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle\u00a0proprie competenze stabilite dalle leggi su ordini e collegi\u00a0professionali.<\/p>\n<p>Il progettista ha la responsabilit\u00e0 diretta della\u00a0progettazione di tutte le strutture dell\u2019opera realizzate, mentre il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la\u00a0parte di sua competenza, hanno la responsabilit\u00e0 della rispondenza dell\u2019opera al progetto, dell\u2019osservanza delle prescrizioni di\u00a0esecuzione del progetto, della qualit\u00e0 dei materiali impiegati\u00a0e della posa\u00a0in opera degli elementi prefabbricati.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"service-content\">\n<h3 class=\"service-title\" style=\"text-align: justify;\">Perizie di stima<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo studio \u00e8 specializzato nelle perizie immobiliari secondo gli schemi orientati all&#8217;applicazione degli standard valutativi internazionali. Pertanto ci occupiamo della rilevazione dei dati del mercato immobiliare e valutiamo gli immobili attraverso le stime quantitative fornendo ai committenti, agli operatori immobiliari in genere una moderna visione delle valutazioni immobiliari ed analizzando con maggior realismo la casistica di stima richiesta.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3523","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3523"}],"version-history":[{"count":61,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3523\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3533,"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3523\/revisions\/3533"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.studiobruni.tn.it\/home\/ing\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}