Il nostro studio si occupa della progettazione che è di tipo integrato ossia unisce conoscenze tecniche, estetiche acustiche di architettura e di risparmio energetico. Il progetto architettonico è un’unione di soluzioni tecniche che ben si sposano con quelle artistiche e funzionali cercando di soddisfare le idee e le esigenze del cliente. Lo studio per la rappresentazione del progetto si avvale di software informatici aggiornati che possano rappresentare l’effetto finale per il cliente il quale potrà capire il tipo di materiale, i colori le superfici e la visione generale dell’ambiente.
Il progetto è un aspetto fondamentale di quello che si vuole effettivamente costruire ma la fase relativa alla corretta realizzazione dello stesso rappresenta la fase più delicata e importante. Pertanto la direzione lavori è quella fase nella quale viene verificato il progetto, controllato quello che le ditte stanno costruendo con un’attenta attività di controllo al fine di una corretta corrispondenza tra quello che è stato progettato e quello viene costruito.
Il nostro studio si occupa di tutte le pratiche catastali, visure catastali redazione dei file docfa con aggiornamento delle planimetrie. Dal primo luglio 2010 è entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito. La mancanza di queste dichiarazioni invalida l’atto di compravendita relativo all’immobile. Non è più possibile vendere un fabbricato se non è regolarmente dichiarato in catasto, ma neppure se la proprietà non corrisponde alla realtà e se la planimetria depositata in catasto non raffigura lo stato reale dell’immobile o se gli altri dati caratteristici dell’edificio (consistenza, categoria, classe a rendita catastale) non sono aggiornati.
Il DPR 1° agosto 2011, n. 151 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ha introdotto un nuovo elenco di attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi, che sostituisce quello riportato nel DM 16 febbraio 1982, abrogato dal nuovo decreto. Le ottanta attività riportate nell’allegato I al DPR 151/2011 sono suddivise in tre categorie A, B e C, in funzione del crescente livello di complessità e quindi del rischio, dell’esistenza o meno di una specifica regola tecnica, nonché delle dimensioni dell’attività stessa. Il nuovo regolamento di prevenzione incendi è stato concepito in funzione di un maggiore snellimento delle procedure amministrative sia per l’avvio delle nuove attività che per il rinnovo delle conformità antincendio, introducendo per tutte le attività soggette la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA antincendio).
Allo stesso tempo però il DPR 151/2011 ha determinato una maggiore responsabilità in capo ai professionisti abilitati che operano nell’ambito delle proprie competenze, in quanto hanno il compito di asseverare la conformità delle attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Le certificazioni delle strutture e degli impianti possono essere invece rilasciate dai professionisti antincendio (ex L. 818/84) iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 16 del d. Lgs. 139/2006.
Il decreto legislativo 192/2005 è stato modificato con provvedimenti successivi, da ultimo il DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013, che ha recepito con molto ritardo la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici.
Una delle novità più importanti è la sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) con l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).
Lo scopo della certificazione energetica (APE) è quello di migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
Il DL 63/2013 ha stabilito che l’attestato di prestazione energetica degli edifici deve essere prodotto per gli edifici o le unita’ immobiliari costruiti, venduti o locati nel caso di un nuovo affittuario.
L’Ape deve essere altresì rilasciato per gli edifici utilizzati da amministrazioni pubbliche o aperti al pubblico con superfici maggiori di 500mq.
Il DL 63/2013 ha comunque rimandato a successivi decreti ministeriali la definizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (art.5 del DL 63/2013 convertito nella L. 90/2013).Con il DL 63/2013 è stata recepita la direttiva Europea 2010/31/UE in materia di sulla prestazione energetica nell’edilizia. In particolare sono stati modificati molti articoli del D.Lgs. 192/2005 tra cui l’articolo 6.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prende il posto dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Tra le novità più importanti vi è che l’attestato è rilasciato nella forma di “Dichiarazione di atto notorio” caricando così il Certificatore di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere.
L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009 (che attualmente rimanda alle norme UNI/TS 11300).
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica devono assicurare la perfetta stabilità e la sicurezza delle strutture e devono evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità (articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380).
La costruzione e l’esecuzione delle opere devono avvenire sotto la direzione e in base ad un progetto esecutivo redatto da professionista abilitato, iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi su ordini e collegi professionali.
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera realizzate, mentre il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
Lo studio è specializzato nelle perizie immobiliari secondo gli schemi orientati all’applicazione degli standard valutativi internazionali. Pertanto ci occupiamo della rilevazione dei dati del mercato immobiliare e valutiamo gli immobili attraverso le stime quantitative fornendo ai committenti, agli operatori immobiliari in genere una moderna visione delle valutazioni immobiliari ed analizzando con maggior realismo la casistica di stima richiesta.
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