VACANZE: IN CASO DI MALATTIA SI PUÒ OTTENERE IL RIMBORSO?
Il Giudice di Pace di Verona, sezione civile, con sent. n. 957/2016 del 5 aprile 2016, ha stabilito che, nel caso in cui sia costretto a disdire la vacanza a causa di una malattia sopravvenuta, il viaggiatore avrà diritto a recedere e ottenere il rimborso del prezzo eventualmente anticipato.
Il giudice ha infatti ritenuto che l’impossibilità di usufruire della prestazione debba essere considerata un’autonoma causa di estinzione del rapporto giuridico, indipendente rispetto a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 del codice civile che disciplinano i casi impossibilità sopravvenuta, rispettivamente totale e parziale.
Nel caso di specie, al ricorrente veniva diagnosticata una polmonite che gli impediva di prendere parte al soggiorno-studio per il quale aveva già corrisposto un anticipo. In questo caso, ha rilevato il giudice veronese, la malattia sopravvenuta ha comportato l’impossibilità definitiva della prestazione ex art. 1256, comma 1, c.c., ai sensi del quale “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Il giudice sostiene, infatti, che il recesso è quell’istituto che consente ad una delle parti di liberarsi dagli obblighi assunti con il contratto allorché per una delle parti sia divenuto impossibile ottemperare agli obblighi assunti cosicché, una volta comunicata la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, non solo non saranno più dovute le prestazioni pattuite e non eseguite, ma sorgerà anche un obbligo restitutorio in riferimento a quanto già prestato.
In virtù di ciò, l’Agenzia di Viaggio sarà tenuta a restituire al cliente, non solo quanto già versato, ma anche gli interessi. Fermo restando che l’impossibilità che giustifica un recesso di questo tipo deve essere documentata mediante certificato medico che attesti la presenza di una patologia incompatibile con l’intrapresa del viaggio e renda, dunque, effettivamente impossibile la prestazione.

