ASSEGNO DI MANTENIMENTO: I NONNI DEVONO CONCORRERE?

Il codice civile prevede, all’art. 147, che gravi sui genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. All’articolo successivo, tuttavia, si dispone che, laddove i genitori non dispongano di mezzi idonei ad adempiere i loro doveri verso la prole, gli ascendenti legittimi e naturali saranno chiamati a fornire tali mezzi.

Secondo la Corte di Cassazione “l’obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l’uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, si concretizza dunque l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli (rectius nipoti) previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi” (Cass. Sent. n. 20509 del 30 settembre 2010).

I casi in cui sorge l’obbligo degli ascendenti sono i seguenti:

  • Impossibilità oggettiva da parte dei genitori di provvedere al mantenimento, ossia allorquando i genitori non dispongano delle risorse economiche necessarie ad adempiere ai loro obblighi di mantenimento;
  • Rifiuto da parte di entrambi i genitori di provvedere ai figli;
  • Rifiuto da parte di uno dei genitori di corrispondere le somme necessarie al mantenimento dei figli, purché l’altro genitore non disponga, da solo, dei mezzi necessari.

In riferimento a quest’ultima possibilità è intervenuta una pronuncia di merito del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta avanzata da una madre nei confronti della nonna paterna per ottenere un sostegno nel mantenimento della figlia, stante il reiterato inadempimento da parte del padre. Il giudice di merito ha ritenuto di rigettare la richiesta motivando la decisione con la capacità della madre di provvedere alla figlia con le sue sole sostanze, non rilevando l’esistenza di debiti assunti in data successiva all’inadempimento dell’ex coniuge. Il giudice ha affermato che “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli” (Tribunale di Trento, sez. Civile, decreto del 29 ottobre 2015).

Legittimati a proporre istanza al Tribunale, affinché emetta un decreto immediatamente esecutivo che disponga il versamento di una quota dei redditi dell’obbligato in favore del soggetto che sostiene le spese di mantenimento, sono tutti coloro che ve ne abbiano interesse. Saranno dunque legittimati, oltre al genitore che sostiene le spese, anche il figlio maggiorenne e gli istituti di assistenza familiare.

Il decreto emesso dal Tribunale deve essere notificato sia agli obbligati che al terzo debitore e può essere opposto nelle stesse forme con le quali si propone opposizione a decreto ingiuntivo. In caso di mancata opposizione il decreto passa in giudicato e diviene definitivo, cosicché in seguito la revoca e la modifica dello stesso potranno essere chieste solo per motivi sopravvenuti.

Studio Bruni