ALCOLTEST: QUALE VALIDITÀ È RICONOSCIUTA ALLO SCONTRINO CHE INDICHI UN VOLUME INSUFFICIENTE?

La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di misurazioni alcolemiche giungendo infine ad un compromesso tra le precedenti posizioni assunte dalla giurisprudenza stessa.

In un primo momento, infatti, la Cassazione si era espressa affermando che la dicitura di volume insufficiente sarebbe stata incompatibile con l’indicazione del tasso alcolemico sullo scontrino. La presenza di un valore, infatti, sarebbe stata sufficiente a dimostrare l’avvenuta corretta misurazione (Cass. Pen, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 35303). La validità della misurazione è affermata per altra via asserendo che la mancata collaborazione del soggetto sottoposto al test che si sostanzia nell’emissione insufficiente d’aria per la corretta rilevazione del tasso alcolemico non può inficiare la validità della rilevazione stessa (Cass.Pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1878).

Con interventi successivi (Cass. Pen., sez. IV, nn. 19161/2016 e 19176/2016) si è riaffermata la piena validità delle rilevazioni effettuate anche nel caso di insufficiente volume d’aria emesso precisando che “l’insufficienza del quantitativo d’aria immessa nell’etilometro non esclude che l’apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume insufficiente d’aria in esso espirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d’aria invece “sufficiente”) può essere assunto a fondamento della decisione”.

Da ultimo, la IV Sezione Penale è tornata sul punto per precisare che il giudice di merito è tenuto a dare adeguata motivazione in riferimento alle ragioni che portano a considerare o meno attendibile il risultato del test, non essendo sufficiente la presunzione per cui la formulazione di un qualunque risultato sia sufficiente a garantire il corretto funzionamento del macchinario (Cass. Pen., sez. IV, 7 giugno 2016, n. 23520).

 

Studio Bruni