L’INDENNIZZO A CARICO DELLO STATO PER LE VITTIME DI REATO: ora è possibile richiederlo grazie all’appartenenza all’UE.

La Legge n. 122, del 7 luglio 2016, recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2015-2016), agli articoli 11 e seguenti disciplina il “Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE”.

In particolare si prevede che le vittime di reato dolosi commessi con violenza alla persona possano essere indennizzate dallo Stato per la rifusione delle spese sanitarie sostenute a seguito della commissione del reato. L’eccezione a questa regola generale riguarda i reati di violenza sessuale e omicidio, per le cui vittime è prevista l’erogazione dell’indennizzo a prescindere dalla presenza di spese mediche o assistenziali a giustificarlo.

Secondo l’art. 12, l’indennizzo spetta alle vittime che abbiano i requisiti reddituali per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, ossia un reddito inferiore ad euro 11.528,41, ma solo nel caso in cui l’avente diritto “abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto”. La vittima, inoltre, non deve aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato o di reati connessi allo stesso, ai sensi dell’art. 12 c.p.p. , né aver percepito per lo stesso reato altre somme erogate da enti pubblici o privati.

La vittima del reato (o gli aventi diritto nel caso di morte della vittima) potrà presentare la domanda personalmente o per il tramite di un procuratore speciale. A pena di inammissibilità della domanda, il richiedente dovrà allegarvi copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 11 (reati  dolosi  commessi  con  violenza  alla persona e comunque il reato di cui all’articolo 603-bis  del  codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582,  salvo che ricorrano le circostanze aggravanti  previste  dall’articolo  583 del codice penale) o il provvedimento decisorio che definisce il giudizio (nel caso in cui l’autore resti ignoto). Per poter beneficiare dell’indennizzo, l’avente diritto dovrà altresì dimostrare di aver infruttuosamente esperito azione esecutiva per il risarcimento nei confronti dell’autore del reato e dunque allegarne documentazione alla domanda; così come dovrà provare le spese sostenute mediante la produzione della documentazione medica che le attesta (o del certificato di morte nel caso di morte della vittima). Infine sarà necessaria la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), ossia che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita nei confronti dell’autore del reato.

Studio Bruni