NON SEMPRE LA RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO CHE INVESTE IL PEDONE È A CARICO DELL’AUTOMOBILISTA

Con sentenza della Quarta Sezione Penale del 30 agosto 2016, n. 35834 la Corte di Cassazione ha stabilito che qualora il pedone, contravvenendo alle norme del codice della strada, sia investito mentre in orario notturno, su strada extraurbana priva di illuminazione, senza giubbotto retroriflettente ed in contromano, porrebbe in essere una condotta non prevedibile da parte del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro e quindi in capo al conducente non si configurerebbe una responsabilità a titolo di colpa per il sinistro.

Il caso di specie riguardava l’investimento di un pedone che procedeva nella stessa direzione di marcia dell’auto che l’ha investito, dunque in contromano rispetto a quanto previsto dal codice della strada, in orario notturno e senza adeguato abbigliamento retroriflettente.

I giudici di merito ravvisavano la responsabilità colposa del conducente che non avrebbe conformato la propria condotta di guida alle condizioni stradali in modo tale da poter prevedere tutte le variabili di pericolo, procedendo ad una velocità troppo elevata tenuto conto della scarsa illuminazione del tratto di strada.

Perché possa configurarsi una responsabilità a titolo di colpa è necessario anzitutto che si realizzi l’evento che la norma mirava a prevenire e che, al contrario, tenendo la condotta prescritta dalla regola cautelare lo stesso evento non si sarebbe verificato. Non basta, dunque, la mera violazione della norma, ma serve pure che si realizzi l’evento quale conseguenza diretta della condotta difforme. Inoltre, deve tenersi conto anche della concreta possibilità per l’agente di conformarsi alla condotta prescritta, cosicché se per le circostanze del caso o per le caratteristiche personali dell’agente la condotta conforme alla norma cautelare non fosse possibile, non si avrebbe ugualmente attribuzione della responsabilità a titolo di colpa.

Il concetto di colpa potrebbe dunque definirsi come mancanza di volontà nella causazione dell’evento che tuttavia viene cagionato dalla condotta dell’agente difforme dalla regola cautelare, nonostante la capacità dell’agente di osservare quella determinata regola, nonché nella concreta possibilità di esigere l’osservanza di tale prescrizione e nella esigibilità del comportamento tenuto.

Nel caso concreto preso in considerazione dalla Cassazione veniva in rilievo la regola cautelare dell’adeguamento della velocità alle condizioni ambientali. Occorre verificare se oltre alla violazione della norma cautelare, concretizzata dalla velocità sostenuta a cui l’autista procedeva, si siano realizzate anche le altre condizioni e quindi se l’agente avrebbe potuto prevedere ed evitare il rischio del sinistro.

Nella fattispecie i giudici sono stati chiamati a verificare se, nelle condizioni concrete, la condotta della vittima che circolava su strada extraurbana, in ora notturna, in strada priva di illuminazione senza giubbotto retroriflettente, fosse prevedibile da parte dell’automobilista. Così gli ermellini hanno ritenuto che un comportamento non conforme alle prescrizioni del codice della strada, tenuto dal pedone investito che procedeva in senso contrario e senza giubbotto retroriflettente, su strada extraurbana non illuminata, non sarebbe stato prevedibile dall’automobilista, di talché non si configurerebbe la responsabilità per colpa.

Studio Bruni