CONIUGE SUPERSTITE ED EX CONIUGE: E CHI SPETTA LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E IN QUALE MISURA?

La pensione di reversibilità è una prestazione economica riconosciuta ai familiari del pensionato deceduto quale diritto di natura previdenziale, mentre la pensione indiretta è erogata in favore dei familiari del lavoratore deceduto.

I titolari del diritto a percepire la pensione di reversibilità o la pensione indiretta sono:

  • Il coniuge superstite, anche se separato o divorziato nel caso in cui il Tribunale in sede di separazione o divorzio gli abbia riconosciuto il diritto a percepire un assegno di mantenimento o un assegno divorzile;
  • I figli a carico (siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti, giudizialmente dichiarati o nati da precedente matrimonio), sempre fino alla maggiore età, e fino all’età di 26 anni nel caso in cui si tratti di studenti a carico del genitore superstite che non svolgano attività lavorativa; il diritto non viene meno al compimento degli anni 26, invece, per i figli inabili a carico del genitore superstite ( E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa);
  • I nipoti nel caso in cui siano affidati, anche se non formalmente, agli ascendenti.

Nel caso in cui non vi siano un coniuge, figli o nipoti che possano esercitare il diritto ai trattamenti pensionistici in commento possono farne richiesta:

  • L’ascendente di età non inferiore a 65 anni che non percepisca alcuna forma di pensione e che alla morte del pensionato/lavoratore risultino a carico del medesimo;Nell’eventualità che non vi siano nemmeno ascendenti aventi diritto, e sempre che fossero a carico del pensionato o del lavoratore defunto, potranno richiedere la pensione di reversibilità o la pensione indiretta i fratelli e le sorelle celibi o nubili e inabili che non siano titolari di un trattamento pensionistico.
  • Indipendentemente da quando sia presentata la domanda, la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a decesso, mentre l’ammontare si calcola sulla base dell’importo dovuto al lavoratore deceduto, oppure della pensione che veniva pagata al pensionato, con una percentuale variabile a seconda del soggetto percipiente:
  • Il superstite viene considerato a carico del defunto qualora non sia autosufficiente, ossia quando il suo reddito non superi l’importo minimo del trattamento pensionistico maggiorato del 30%, oppure nel caso di mantenimento abituale, che si desume dal comportamento tenuto in vita dal defunto nei confronti dell’avente diritto. Inoltre, al fine di stabilire se il superstite sia da considerarsi a carico del defunto, è tenuta in particolare considerazione la convivenza pre mortem di defunto e superstite.
  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio; oppure due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli; oppure tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

 

Con sentenza n. 17248 del 28 luglio 2006 la Cassazione ha affermato che “La ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite deve essere determinata in relazione alla situazione esistente al momento del decesso al quale è collegato il beneficio previdenziale, e non può tener conto di fatti sopravvenuti, atteso che l’art.9, comma 3, l. n.898/1970, e successive modifiche, diversamente da quanto previsto dal comma 1, stesso articolo, non contempla la possibilità di revisione della effettuata ripartizione della pensione di reversibilità in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi.”.Il diritto a percepire la pensione di reversibilità viene meno nei seguenti casi:

A partire dal 1995 sono previste delle riduzioni della pensione di reversibilità in presenza di altri redditi dell’avente diritto nella misura del 25% della pensione laddove il reddito del superstite sia 3 volte superiore alla pensione minima, del 40% per un reddito 4 volte superiore alla pensione minima e del 50% se il reddito supera la pensione minima di 5 volte.

La legge prevede il diritto alla percezione della pensione per l’ex coniuge, può dunque accadere che concorrano due distinti diritti a percepire la pensione di reversibilità laddove il defunto si fosse nuovamente sposato dopo la precedente separazione e sempreché sia l’ex coniuge che quello attuale abbiano i requisiti richiesti dalla legge per percepire la pensione di reversibilità. Si pne dunque il problema della quantificazione del dovuto per il caso di concorrenza dei due diritti. Il legislatore ha adottato il criterio della durata del rapporto, mentre la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ritengono che debbano tenersi in considerazione anche altri criteri, oltre a quello della durata del vincolo matrimoniale, come la condizione economica dei due aventi diritto e l’assegno divorzile riconosciuto in sede di divorzio all’ex coniuge, ad esempio.

  • per il coniuge, se si sposa nuovamente. In questo caso riceve una “una tantum” di due anni della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere ricalcolata a questi ultimi, con le nuove aliquote relative al nuovo nucleo familiare
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età; per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. L’avvio dell’attività lavorativa da parte dei figli, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età; anche in questo caso, un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.
Studio Bruni