IL DANNO CAUSATO DALL’INCAPACE: a chi chiedere il risarcimento?

La normativa del risarcimento del danno contiene al suo interno anche il caso peculiare del risarcimento del danno causato da un soggetto incapace, come previsto dall’art. 2047 c.c. che recita testualmente: “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”.

Dalla lettura della norma in esame non vi è chi non veda come il legislatore abbia voluto tutelare da un lato la persona incapace che abbia causato il danno e dall’altro il soggetto danneggiato che quel danno l’ha subito: in ogni caso prima di tutto occorrerà accertare l’esistenza del nesso eziologico ovvero che il danno subito dal danneggiato sia stato causato da un comportamento colposo o doloso – tale da rappresentare un fatto antigiuridico e dunque illecito – del danneggiante.

Una volta accertato e poi provato il nesso eziologico vi è una presunzione di responsabilità nei confronti di chi sia tenuto alla sorveglianza dell’incapace che sarà tenuto al risarcimento del danno a meno che quest’ultimo non provi di non aver potuto impedire il fatto: in ordine al concetto di danno dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che debba trattarsi di danno materiale/ patrimoniale con esclusione del danno morale.

Ai fini della norma in esame, per incapace si intende, anzitutto, il soggetto minorenne o quello interdetto, ma vi rientrano anche i cd incapaci naturali, ossia quei soggetti normalmente in grado di agire ma che a causa di eventi transitori si trovino in stato di alterazione psichica e/o fisica tale da menomarne la capacità di intendere e volere. Si pensi, ad esempio, alla persona ubriaca o a quella che abbia subito uno shock.

Per sorvegliante, invece, si intende chiunque abbia il dovere di vigilare sulla persona incapace. Da tale dovere di sorveglianza discende la responsabilità del soggetto per i danni provocati dal sorvegliato e, dunque, l’obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato.

Tuttavia, la norma prevede che, nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento danno da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti può condannare l’autore del danno ad una equa indennità: secondo la prevalente opinione della dottrina l’indennizzo in questione potrebbe essere concesso anche nel caso in cui il sorvegliante abbia provveduto ad un risarcimento solo parziale.

Vi sono alcune problematiche applicative della norma summenzionata in merito al fatto che ricorra la presunzione di responsabilità a carico del sorvegliante che effettivamente sia presente al momento della causazione del danno anche se la giurisprudenza ha spesso ampliato la portata della previsione normativa fino a ricomprendervi il caso in cui non vi fosse alcun sorvegliante.

Studio Bruni