ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE: COSA ACCADE IN CASO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, AFFIDO DEI FIGLI MINORI

Gli assegni per il nucleo familiare sono una misura di sostegno al reddito previsti per nuclei familiari numerosi che non raggiungano una determinata soglia di reddito che di anno in anno viene prevista dalla legge.  L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 27 maggio 2016 n. 92).

Al fine di poter accedere a questo genere di erogazione è necessario che sussistano tre condizioni riguardanti, rispettivamente, la composizione del nucleo familiare, il reddito complessivo e l’appartenenza a una determinata fascia di reddito.

I beneficiari dell’assegno al nucleo familiare possono essere individuati nelle seguenti categorie:

  1. lavoratori alle dipendenze di aziende italiane, sia che abbiano un’occupazione a tempo pieno che a tempo parziale, indipendentemente dalla nazione d’origine degli stessi (tuttavia nel caso di lavoratori extracomunitari il diritto sorge solo in riferimento ai membri della famiglia residenti in Italia);
  2. soci di cooperative che lavorino alle dipendenze della stessa;
  3. detenuti dipendenti dell’amministrazione penitenziaria o titolari di prestazioni previdenziali;
  4. lavoratori impiegati quali dipendenti nel settore agricolo;
  5. lavoratori domestici;
  6. i lavoratori iscritti alla gestione separata;
  7. i titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
  8. i titolari di prestazioni previdenziali;
  9. i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Per essere considerati dipendenti è necessario che almeno il 70 % del reddito complessivo sia costituito da reddito da lavoro dipendente o assimilati, diversamente l’assegno non spetta

Fanno parte del nucleo familiare al fine della percezione dell’assegno:

  1. il richiedente, che può essere un lavoratore o il titolare di una pensione facente parte di una delle categorie sopracitate;
  2. il coniuge del richiedente che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia);
  3. i figli minori e i figli maggiorenni inabili, studenti o apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché del nucleo facciano parte almeno 4 figli tutti di età inferiore agli anni 26;
  4. i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), non coniugati, minori o maggiorenni inabili (purchè siano orfani di entrambi i genitori e non beneficino della pensione ai superstiti) e non siano coniugati, previa autorizzazione;
  5. i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno, bisnonno).

Non è dunque necessario che i componenti del nucleo risultino anagraficamente residenti con il richiedente ai fini della percezione del sussidio.

Il secondo aspetto da prendere in considerazione ai fini del diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare è il reddito del nucleo stesso, che è costituito dalla somma dei redditi del lavoratore e dei membri della famiglia, conseguito nell’anno solare che precede la data del 1° luglio dell’anno in cui viene avanzata la richiesta.

Nel calcolo del reddito deve tenersi conto anche dei redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte, mentre devono escludersi le percezioni derivanti dal TFR e dalle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto; dalle rendite vitalizie erogate dall’Inail; dalle indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità; dagli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; dagli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da reddito da lavoro dipendente ed assimilato.

L’ammontare dell’assegno dipende dalla fascia di reddito di appartenenza dell’istante rapportato al numero di membri del nucleo familiare, secondo le previsioni annuali dell’INPS che predispone delle tabelle di riferimento.

La domanda volta ad ottenere l’erogazione va presentata direttamente al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore dipendente, mentre nel caso in cui si tratti di addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente all’INPS. Nel primo caso sarà il datore di lavoro a versare la somma direttamente al richiedente rivalendosi poi sull’INPS, nel secondo caso sarà l’ente erogatore a provvedere alla corresponsione dell’assegno mediante bonifico bancario o accredito su conto corrente.

Grava sul richiedente l’obbligo di comunicare nel termine di 30 giorni ogni variazione reddituale o di composizione del nucleo che incida sul diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare.

Nell’eventualità di separazione o divorzio tra i coniugi il diritto alla percezione degli assegni al nucleo sorge in capo a ciascuno dei genitori affidatari, nel caso di affido condiviso, tuttavia soltanto uno di essi avrà diritto a percepirlo: la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto a percepire l’assegno familiare rimane in capo al genitore collocatario dei figli anche qualora non possieda i requisiti richiesti per richiedere l’erogazione, il diritto in questo caso è esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge.

Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio da genitori comunque non coniugati può chiedere il pagamento degli assegni familiari sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Studio Bruni