IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: DPR 115/2002 e successive modifiche.

L’ordinamento italiano prevede che, al fine di agire o difendersi in giudizio, coloro che non dispongano delle risorse economiche necessarie alla nomina di un avvocato e alle spese del procedimento possano usufruire dell’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Con decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere Generale dello Stato ne hanno fissato l’adeguamento, previsto dall’art. 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

I soggetti che possono beneficiare del gratuito patrocinio sono tutti i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio e gli enti o associazioni senza scopo di lucro che non esercitino attività economica.

L’istituto è previsto per ogni attività giudiziale, sia essa civile, penale, amministrativa, tributaria, di volontaria giurisdizione etc, restando invece esclusa l’attività stragiudiziale, sempre che tale attività stragiudiziale non sia compiuta dal legale in via direttamente riferibile al giudizio in corso.

Condizione imprescindibile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella di avere un reddito inferiore ad euro 11.528,41 annui: tale importo è quello attualmente in vigore ed è stato aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, fissando l’adeguamento, previsto dall’art. 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Il reddito che viene in considerazione, in questo caso, è il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente quello della domanda di ammissione. Si deve inoltre tener conto che, salvi i casi di cause che abbiano ad oggetto diritti della personalità o qualora vi sai un conflitto familiare, il reddito da computare è quello dell’intero nucleo familiare, non solo quello dell’istante.

Su questo punto la Cassazione, con sentenza n. 45511 del 28.10.2016 ha precisato che “nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”.

Per ottenere la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato deve presentare apposita domanda presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale competente per la controversia che è tenuto a deliberare in merito all’istanza d’ammissione al patrocinio a spese dello stato in via provvisoria posto che la delibera viene poi inviata all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche in sede di dichiarazione dei redditi: nell’istanza medesima viene ricordato all’interessato che le eventuali dichiarazione mendaci verranno punti in sede penale, di talchè è bene che il soggetto interessato valuti attentamente se vi siano o meno i presupporti per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per evitare conseguenza sul piano penale di istanza non veritiere. Solo nel caso di procedimento penale l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio del magistrato avanti il quale pende il procedimento, anziché al Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli estremi del procedimento per il quale si propone istanza (laddove sia già pendente o si tratti di nuovo procedimento), le generalità del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi complessivi dell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza e la sottoscrizione da parte dell’interessato che deve essere autenticata dal suo difensore che deve essere iscritto nelle liste di difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Nel termine di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell’Ordine delibera in merito all’istanza valutando la sussistenza dei requisiti legislativamente richiesti e comunicando al richiedente l’esito positivo o negativo. Nel caso di rifiuto di ammissione al beneficio, l’istante avrà la possibilità di richiedere l’ammissione direttamente al giudice assegnatario del procedimento.

L’ammissione deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è, per così dire, provvisoria. Dopo aver deliberato la stessa, infatti, il Consiglio è tenuto a trasmettere copia della delibera d’ammissione e di tutta la documentazione a sue mani, oltre che all’interessato e al giudice competente, anche all’Agenzia delle Entrate, affinché provveda alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in merito al reddito. Laddove si riscontrassero delle incongruenze o delle irregolarità, l’Agenzia potrebbe chiedere la revoca del beneficio.

Il patrocinio a spese dello stato può ricomprendere anche le spese di nomina del consulente tecnico di parte in particolari casi previsti dalla legge.

Tanto al difensore quanto al consulente tecnico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è fatto divieto di richiedere o percepire compensi dal diretto interessato, dovendo chiederne la liquidazione disposta mediante decreto dell’autorità giudiziaria.

Studio Bruni